Descrizione
Il pagamento deve essere eseguito dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l'anno stesso.
Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:
- ACCONTO : 17 GIUGNO 2024
- SALDO : 16 DICEMBRE 2024
La Dichiarazione IMU per l'anno 2023 è da presentare entro il 01/07/2024.
Si precisa che nel 2024 non è stata confermata la disposizone normativa che esentava gli immobili distrutti o inagibili a causa degli eventi sismici del 2012. Pertanto, a decorrere dal 2024, tali immobili sono soggetti a regime ordinario, ed in caso di persistente inagibilità si avrà diritto alla riduzione del 50%, come per tutti gli altri immobili inagibili.
Con riferimento alle principali casistiche si precisa:
- se l'immobile è ancora inagibile ed iscritto in catasto con rendita, l'Imu è dovuta con la riduzione dell'imposta del 50%, considerando la rendita castale;
- se l'immobile è in corso di ristrutturazione, anche se accatastato con rendita, l'IMU va corrisposta considerando il valore dell'area fabbricabile;
- se l'immobile è accatastato in categoria F2 e non sono in corso lavori di ristrutturazione, lo stesso è soggetto a Imu come area fabbricabile.
Sotto il profilo dichiarativo si precisa che l'immobile inagibile, ma non oggetto di ristrutturazione, non deve essere dichiarato, in quanto l'inagibilità è già conosciuta dal Comune.
Nei casi, invece, in cui l'immobile deve essere valorizzato come area fabbricabile, occorre presentare nel 2025 la dichiarazione IMU con riferimento al valore venale dell'area.
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Ultimo aggiornamento: 27 novembre 2024, 10:02