Descrizione
L’imposta IMU è dovuta dal proprietario di immobili, ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, dal concessionario di aree demaniali e dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
Il contribuente è tenuto sia al pagamento dell'imposta, sia alla presentazione della dichiarazione IMU, quando le informazioni necessarie per la gestione dell’imposta non siano ricavabili dal MUI o quando gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali il MUI non è stato utilizzato. Inoltre la dichiarazione va sempre presentata quando il contribuente usufruisce di agevolazioni o esenzioni.
La dichiarazione IMU deve essere presentata via PEC entro 60giorni dal verificarsi dell'evento che genera il sorgere dell'agevolazione/riduzione e comunque entro E NON OLTRE il 30 giugno dell'anno successivo all'avvenuta variazione, pena il mancato riconoscimento della stessa.
SCADENZA IMU
Il pagamento deve essere eseguito dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l'anno stesso. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:
PRIMA RATA: ENTRO IL 16 GIUGNO 2025
SECONDA RATA: ENTRO IL 16 DICEMBRE 2025
L’imposta dovuta per l’anno in corso può essere versata in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
L’imposta non si versa se l’importo complessivamente dovuto per l’anno è uguale o inferiore a € 12,00
CASI PARTICOLARI
IMMOBILI INAGIBILI SISMA
A decorrere dal 2024, tali immobili sono soggetti al regime ordinario, ed in caso di persistente inagibilità si avrà diritto alla riduzione del 50%, come per tutti gli altri immobili inagibili. Con riferimento alle principali casistiche si precisa:
a) se l’immobile è ancora inagibile ed iscritto in catasto con rendita, l’IMU è dovuta con la riduzione dell’imposta del 50%, considerando la rendita catastale;
b) se l’immobile è in corso di ristrutturazione, anche se accatastato con rendita, l’IMU va corrisposta considerando il valore dell’area fabbricabile (preventivamente comunicata mediante dichiarazione IMU);
c) se l’immobile è stato accatastato in categoria F/2 e non sono in corso lavori di ristrutturazione, lo stesso è soggetto ad IMU come area fabbricabile
Sotto il profilo dichiarativo, si precisa che l’immobile inagibile, ma non oggetto di ristrutturazione, non deve essere dichiarato, in quanto l’inagibilità è già conosciuta dal Comune.
Nei casi, invece, in cui l’immobile debba essere valorizzato come area fabbricabile, occorre presentare la dichiarazione IMU con riferimento al valore venale dell’area.
Documenti
Ufficio responsabile del documento
Formati disponibili
Licenza di distribuzione
Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2025, 13:06